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ESN Siena GES Statute

ESN Siena GES Statute is registered in Italian 

STATUTO ESN SIENA
GRUPPO  ERASMUS  SIENA

TITOLO I

L’ASSOCIAZIONE

ART. 1

Il Gruppo Erasmus Siena è un’associazione legalmente riconosciuta, priva di scopo di lucro, indipendente da qualunque gruppo politico o religioso.  Tutti i membri dell’associazione prestano la propria attività in maniera esclusivamente volontaria.

La durata dell’associazione è illimitata.

ART. 2

Scopo dell’Associazione è di creare e mantenere una rete di collegamenti con le università europee ed internazionali, al fine di favorire la mobilità degli studenti coinvolti nei programmi comunitari e internazionali, la loro integrazione in ambito sociale e universitario e contribuire al processo di armonizzazione della formazione dello studente europeo.

L’Associazione si sforza di raggiungere tale scopo attraverso:
a)    la promozione e l’organizzazione di momenti di scambio sociale e culturale fra studenti italiani e stranieri;
b)    il coordinamento delle attività con gli organi universitari, al fine di garantire una maggiore informazione su corsi di studio e ulteriori possibili necessità degli studenti coinvolti negli scambi internazionali;
c)    la collaborazione con associazioni studentesche di livello europeo e internazionale;
d)    favorendo la nascita e lo sviluppo di programmi di interscambio con le università europee ed extraeuropee;
e)    in ogni altro modo compatibile con le finalità del presente statuto.

TITOLO II

I SOCI

ART. 3

I Soci si distinguono in Erasmus, Member e Alumnus.

Gli Alumnus sono una categoria costituita da ex-soci che si sono distinti per il particolare apporto fornito all’Associazione. Per diventare Alumnus è necessario il tesseramento con relativo versamento della quota sociale annuale.

Gli Alumnus possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola ma non hanno diritto di voto.

Gli Alumnus decadono dalla propria qualità se:
a)    non provvedono al pagamento della quota sociale;
b)    per espulsione, per decisione deliberata dall’Assemblea;
c)    per ritiro o mancato pagamento della quota sociale;
d)    per mancato rinnovo della tessera, che deve ripetersi ogni anno.

ART. 4

Divengono Soci Erasmus tutti gli studenti che partecipano ad un programma di interscambio europeo ed internazionale, universitario e post universitario, presso l’Università degli studi di Siena e presso l’Università per stranieri di Siena, che ne facciano espressa richiesta, previa presentazione della necessaria documentazione, tesseramento e pagamento della quota annuale richiesta dal Board.

ART. 5

I Soci Erasmus hanno diritto a:
       a) essere informati di tutte le attività dell’Associazione;
       b) partecipare attivamente alla vita dell’Associazione;
       c) essere iscritti nel Libro dei Soci.

Non hanno diritto a partecipare alle decisioni dell’Assemblea.

ART. 6

Si decade dallo status di Socio Erasmus per:
a)    conclusione dell’anno accademico;
b)    per dimissioni;
c)    per espulsione.

ART. 7

Il titolo di Socio Erasmus è strettamente personale e come tale è incedibile.

ART. 8

Sono Members gli studenti italiani, iscritti presso l’università degli Studi di Siena, che abbiano partecipato ad un programma di interscambio europeo ed internazionale, universitario e post universitario, che facciano richiesta di iscrizione all’Associazione, che procedano al tesseramento e al pagamento della quota sociale annuale.

Nell’ambito dei Members si distinguono gli Attivisti che sono coloro che, a seguito di un periodo di prova di due mesi, vengono riconosciuti tali, su richiesta dell’interessato, dall’Assemblea, previa votazione, in virtù dell’impegno profuso nell’Associazione. Solo gli Attivisti hanno diritto di voto in Assemblea.

Il tesseramento degli Attivisti, diversamente dai Friends, è immediato.

I Members hanno diritto:
a) ad essere iscritti nel libro dei soci;
b) a partecipare all’Assemblea, qualora siano riconosciuti come attivisti;
c) a votare in Assemblea, qualora siano riconosciuti attivisti;
d) a partecipare ed essere responsabili dei Gruppi di Lavoro;
e) di essere informati su tutte le attività dell’Associazione e a parteciparvi attivamente.

ART. 9

Costituiscono la categoria di Friends gli studenti iscritti all’Università degli studi di Siena che non abbiano preso parte ad alcun programma di scambio universitario o post-universitario, internazionale ed europeo, che dimostrino un’attiva partecipazione all’Associazione per un periodo di almeno tre mesi e che, per lo stesso periodo di tempo, abbiano fatto parte di almeno un Gruppo di lavoro. La decisione sull’ammissione all’Associazione e relativo rilascio della tessera, spetta all’Assemblea, che delibera a maggioranza semplice.
TITOLO III

                                            GLI ORGANI

ART. 10

Gli Organi dell’Associazione sono:
a)    Assemblea;
b)    Board.

Le cariche statutarie sono quelle rivestite dai membri del Board e sono:
a)    Presidente;
b)    Vicepresidente;
c)    Segretario;
d)    Tesoriere;
e)    Rappresentante locale.

L’ASSEMBLEA

ART. 11

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.

L’Assemblea:
a)    determina le linee guida dell’Associazione;
b)    elegge le cariche statutarie;
c)    è competente per l’esame e l’approvazione del bilancio;
d)    interpreta e riforma lo statuto;
e)    forma i gruppi di lavoro per lo svolgimento delle attività accessorie, non espressamente previste dal presente statuto;
f)    decide i casi di sospensione ed espulsione dei soci.

L’Assemblea, inoltre, stabilisce i modi più idonei per garantire la massima partecipazione, in una logica di massima trasparenza e democraticità delle proprie riunioni e delle decisioni in essa adottate.

L’Assemblea si compone di tutti i soci ed ex-soci regolarmente iscritti, che esercitano i diritti loro spettanti in base al presente statuto. La comunicazione della convocazione dell’Assemblea deve pervenire ai soci almeno 5 giorni prima della data fissata ed è presieduta dal Presidente. Chi convoca l’Assemblea ha anche il compito di fissarne l’Ordine del Giorno e darne relativa comunicazione.

La Convocazione avviene per decisione del Presidente, oppure su richiesta  a maggioranza del Board, oppure su richiesta di un terzo dei Membri regolarmente iscritti.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta al mese, in seduta ordinaria; in caso di necessità,  il Presidente può convocare l’Assemblea straordinaria.

ART. 12

Per la validità dell’Assemblea è richiesta la presenza del Presidente o, almeno, del Vicepresidente o di un altro membro del Board espressamente delegato dal Presidente.

La delega può essere effettuata tramite dichiarazione redatta e sottoscritta dal Presidente o anche tramite e-mail, purché sia conoscibile dall’Assemblea.

ART. 13

L’Assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei voti espressi dai membri presenti, con voto segreto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Non sono ammesse deleghe dei soci per le decisioni da assumersi in Assemblea.

ART. 14

Quando l’Assemblea decide in ordine all’espulsione di  un socio, che può intervenire per motivi ritenuti sufficienti da parte della stessa,  la decisione deve essere adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti alla riunione.

 L’espulsione avviene di diritto, senza bisogno di votazione, qualora uno dei soci abbia tratto profitto economico dallo svolgimento dell’attività per conto dell’Associazione, qualora tale circostanza sia indiscutibilmente provata.

Se l’Assemblea delibera la sospensione di un socio,  quest’ultimo resterà sospeso per l’intera durata del periodo stabilito dall’Assemblea. Alla scadenza, il socio non sarà riammesso qualora abbia debiti pendenti con l’Associazione che non ha ancora provveduto a saldare entro il termine di tolleranza stabilito dalla stessa.  

 

TITOLO IV

I GRUPPI DI LAVORO

ART. 15

I Gruppi di Lavoro sono ammessi in numero variabile, in base alle necessità, purché volti al perseguimento degli obiettivi dell’Associazione. Ciascun socio può presentare una proposta, a seguito della quale è necessaria l’approvazione dell’Assemblea, deliberata a maggioranza semplice.

Per ogni gruppo di lavoro è necessaria l’individuazione di un socio in qualità di responsabile. Al Gruppo di lavoro possono partecipare tutti i soci e gli ex-soci, purchè prestino la loro attività in maniera stabile, concreta ed effettiva e a condizione che prendano parte in maniera costante alle Assemblee. L’assenza che dovesse protrarsi per tre volte consecutive, senza valida giustificazione, comporta la decadenza dalla qualità di responsabile del Gruppo di Lavoro.  

TITOLO V

IL BOARD

ART. 16

I componenti del  Board sono:
a) il Presidente;
b) il Vicepresidente;
c) il Segretario;
d) il Tesoriere;
e) il Rappresentante Locale.

ART. 17

Componenti del Board possono essere solo  Members riconosciuti attivisti.

I componenti del Board sono eletti dall’Assemblea a maggioranza semplice, con voto segreto, una volta l’anno, tra Giugno e Settembre, salvo diversa necessità per decadenza dalla carica di uno dei componenti del Board. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, indetta per l’elezione in questione, solo i Members iscrittisi nell’a.a. ancora in corso.

Non possono essere eletti al Board i Members che non siano più studenti, a meno che cessino il periodo di studi successivamente all’elezione. In tal caso potranno portare a termine il mandato. Non possono inoltre essere eletti i Members che non abbiano partecipato a tre assemblee consecutive, nonché i Members che siano stati sospesi.

Le cariche durano un solo anno.

ART. 18

Si esce dal Board per:
a)    dimissioni;
b)    decorrenza dei termini del mandato;
c)    perdita della qualità di Member;
d)    espulsione o sospensione dall’Associazione;
e)    mancato pagamento di eventuali debiti con l’Associazione;
f)    reiterata ed ingiustificata assenza dall’Assemblea;  
g)    ritiro quota sociale.

ART. 19

Il Board dispone della possibilità di decidere, senza bisogno di consultare l’Assemblea ma con obbligo di successiva comunicazione, sulle uscite economiche di entità compresa entro le 100 euro.

ART. 20

Al Board si applicano, per analogia, le disposizioni sul funzionamento dell’Assemblea.

IL PRESIDENTE

ART. 20

Il Presidente:
a)    rappresenta l’Associazione e ne cura le relazioni ufficiali con le istituzioni;
b)    presiede il Board e l’Assemblea;
c)    è garante dello Statuto e della sua applicazione;
d)    è autorizzato, unitamente al Tesoriere e al Vicepresidente, ad operare sul Conto Corrente dell’Associazione;
e)    coordina e supervisiona l’operato del Board;
f)    cura all’esterno l’immagine dell’Associazione.

IL VICEPRESIDENTE

ART. 22

Il vicepresidente:
a)    sostituisce il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni in caso di necessità e può essere delegato dal Presidente ad eseguire in modo specifico e temporaneo alcune mansioni di sua competenza;
b)    coordina e supervisiona le attività dei Gruppi di Lavoro, facendosi portavoce del Board, e riferisce all’Assemblea;
c)    cura l’informazione dei soci.

IL SEGRETARIO

ART. 23

Il Segretario:
a)    si assicura che siano costantemente aggiornati i documenti dell’Associazione;
b)    redige i verbali di ciascuna Assemblea e tiene il relativo libro;
c)    si adopera in tutti i compiti attribuitigli dal Board in caso di necessità.

IL TESORIERE

ART. 24

Il Tesoriere:
a)    tiene la contabilità dell’Associazione e relaziona al Board, ad ogni Assemblea, sullo stato delle entrate e delle uscite del periodo di riferimento. Inoltre, alla fine di ciascun anno, provvede alla presentazione del bilancio finale;
b)    È personalmente responsabile dei fondi dell’Associazione e può bloccare le decisioni dell’Assemblea in ordine ad attività o altro che importi una spesa eccessiva rispetto ai fondi disponibili;
c)    Può effettuare operazioni sul conto corrente dell’Associazione;
d)    Riceve le quote associative ed eventuali donazioni di terzi;
e)    Procede ai pagamenti approvati dall’Assemblea ed è responsabile per le spese sostenute senza approvazione dell’Assemblea, tranne quelle indicate nell’art. 18;
f)    Gestisce il registro contabile;
g)    Può assumere, di concerto solo con il Board, decisioni improvvise in relazione a eventuali spese, a condizione che vengano successivamente sottoposte alla approvazione dell’Assemblea;
h)    L’Assemblea può deliberare la  nomina di un Vice-Tesoriere.

RAPPRESENTANTE LOCALE

ART. 25

Il rappresentante locale:
a)    rappresenta l’Associazione nei rapporti ufficiali con E.S.N.;
b)    cura i rapporti con le altre associazioni locali che operano, senza fini di lucro, ad analoghi fini statutari;
c)    affianca il Presidente nel curare l’immagine dell’Associazione;
d)    relaziona periodicamente sul proprio operato.

TITOLO VI

DOCUMENTI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 26

Sono documenti dell’Associazione:
a)    il Libro dei Soci;
b)    il Libro dell’Assemblea;
c)    il Registro contabile;
d)    lo Statuto;
e)    Archivio.

Il Libro dei soci contiene la registrazione dei nomi e degli altri dati anagrafici e data di iscrizione di tutti i soci, distinti nelle varie categorie.

Il Libro dell’Assemblea contiene tutti i verbali delle riunioni dell’Assemblea che si volgono ogni anno.

Il Registro contabile contiene la registrazione delle entrate e delle uscite e l’indicazione dei fondi a disposizione dell’Associazione.

Lo Statuto identifica l’essenza e la forma dell’Associazione.

L’Archivio dell’Associazione contiene tutte le informazioni raccolte dal Segretario in ottemperanza ai propri compiti statutari. Inoltre, all’interno dell’Archivio, uno speciale fascicolo raccoglie e conserva una copia di tutto quanto prodotto in nome e per conto dell’Associazione in occasione delle attività da essa organizzate.

TITOLO VII
APPROVAZIONE STATUTO

ART. 27

Le modifiche allo Statuto vengono deliberate dall’Assemblea, a maggioranza qualificata degli aventi diritto al voto, in prima convocazione.

In seconda convocazione è necessaria la maggioranza qualificata dei presenti all’Assemblea.

In terza convocazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti all’Assemblea.

 

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